Art. 4.
(Unificazione dei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e dei trasporti e dei materiali).

      1. Gli ufficiali in servizio permanente, appartenenti ai ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e dei trasporti e dei materiali, sono trasferiti nel ruolo normale delle citate Armi mantenendo la propria posizione di stato.
      2. Il trasferimento di cui al comma 1 ha luogo:

          a) per i colonnelli e i sottotenenti con l'anzianità di grado posseduta e secondo le modalità stabilite dagli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

          b) per i tenenti, i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli con l'anzianità di grado posseduta ovvero, ai soli fini giuridici, con quella del pari grado che, nominato tenente nello stesso anno, ha avuto uno sviluppo di carriera più favorevole. L'ordine di iscrizione in ruolo è stabilito ai sensi del titolo II del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;

          c) per i sottotenenti frequentatori del corso applicativo, secondo l'ordine derivante dal punteggio conseguito nella graduatoria finale formata al termine del citato corso e secondo le modalità fissate dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

      3. Nei confronti degli ufficiali iscritti nel ruolo speciale delle Armi di cui al presente articolo non si applica l'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224.